Esami conseguimento CQC (carta qualificazione conducente) – modifiche

In vigore dal 19 novembre 2019 la modifica dell’art. 11 del DM 20.9.2013 relativo a: Esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente. Le novità salienti sono le seguenti.
Prova di esame per primo conseguimento CQC: 70 quesiti, 40 dal programma di parte comune + 30 dal programma di parte specialistica; tempo per prova 90 minuti; errori consentiti 7.
Prova di esame per estensione CQC cose a persone: 30 quesiti dal programma persone; 40 minuti; 3 errori.
Prova di esame per estensione CQC persone a cose: 30 quesiti dal programma cose; 40 minuti; 3 errori.
Prova di esame per titolare attestato professionale gestore autotrasporto che chiede CQC stesso settore: 40 quesiti dal programma di parte comune; 50 minuti; 4 errori.
Titolare di attestato professionale autotrasporto e CQC altro settore consegue anche CQC settore per cui ha frequentato parte pratica del corso di qualificazione iniziale, ordinaria o accelerata, mediante mera esibizione all’UMC dell’attestato di frequenza.
Richiesta di esame da presentare entro il termine di validità, pari a 12 mesi,  dell’attestato di frequenza del corso.
In caso di esito positivo dell’esame:
– se il conducente è già titolare della patente presupposta dalla CQC, viene rilasciato duplicato patente con codice 95;
– se il conducente in possesso di autorizzazione per esercitarsi alla guida per conseguimento patente C, CE, D, DE, viene rilasciato, previo assolvimento imposta di bollo, CAP attestante conseguimento CQC, da presentare all’UMC all’atto della prenotazione dell’esame di guida: se la prova ha esito positivo viene rilasciata patente con codice 95.
In caso di esito negativo devono trascorrere almeno 30 giorni per ripetere la prova.
In sede di esame  il candidato cittadino di Stato non UE o SEE deve esibire il documento di soggiorno.