Esami conseguimento CQC (carta qualificazione conducente) – modifiche
In vigore dal 19
novembre 2019 la modifica dell’art. 11 del DM 20.9.2013 relativo a: Esame per
il conseguimento della carta di qualificazione del conducente. Le novità
salienti sono le seguenti.
Prova di esame per primo conseguimento CQC: 70 quesiti, 40
dal programma di parte comune + 30 dal programma di parte specialistica; tempo
per prova 90 minuti; errori consentiti 7.
Prova di esame per estensione CQC cose a persone: 30 quesiti dal
programma persone; 40 minuti; 3 errori.
Prova di esame per estensione CQC persone a cose: 30 quesiti dal
programma cose; 40 minuti; 3 errori.
Prova di esame per titolare attestato professionale gestore autotrasporto
che chiede CQC stesso settore: 40 quesiti dal programma di parte comune;
50 minuti; 4 errori.
Titolare di attestato professionale autotrasporto e CQC altro settore consegue
anche CQC settore per cui ha frequentato parte pratica del corso di
qualificazione iniziale, ordinaria o accelerata, mediante mera esibizione
all’UMC dell’attestato di frequenza.
Richiesta di esame da presentare entro il termine di validità, pari a 12
mesi, dell’attestato di frequenza del corso.
In caso di esito positivo dell’esame:
– se il conducente è già titolare della patente presupposta dalla CQC, viene
rilasciato duplicato patente con codice 95;
– se il conducente in possesso di autorizzazione per esercitarsi alla guida per
conseguimento patente C, CE, D, DE, viene rilasciato, previo assolvimento
imposta di bollo, CAP attestante conseguimento CQC, da presentare all’UMC
all’atto della prenotazione dell’esame di guida: se la prova ha esito positivo
viene rilasciata patente con codice 95.
In caso di esito negativo devono trascorrere almeno 30 giorni per ripetere la
prova.
In sede di esame il candidato cittadino di Stato non UE o SEE deve
esibire il documento di soggiorno.