Si ritorna alle visite mediche per il Rinnovo e il Rilascio delle Patenti Nautiche in sede.

DL 77 del 31/5/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 108 del 29/7/2021 (S.O. 26 alla G.U. 181 del 30/7/2021, in vigore dal 31/7/2021)
Art. 43.
Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione e servizi informatici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
(omissis)
2- quater. Al fine di semplificare i procedimenti per il conseguimento o il rinnovo delle patenti nautiche, le visite mediche per l’accertamento dei requisiti di idoneità fisica e psichica sono svolte:
a) presso i gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneità per le patenti di guida, nonché presso le scuole guida, le scuole nautiche, i consorzi per l’attività di scuola nautica e le sedi dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti di guida, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011.
(omissis)

I nuovi Requisiti per l’Idoneità sono:


(Allegato I al DM n. 146 del 29/7/2008 modificato dall’art. 1 del DM n. 182 del 2/8/2016)
PARAGRAFO 1
MALATTIE INVALIDANTI E CONDIZIONI DI COMPATIBILITÀ PER IL RILASCIO O IL RINNOVO DELLE PATENTI NAUTICHE
Possono conseguire le patenti nautiche di qualsiasi categoria e la convalida delle stesse coloro che sono affetti dalle seguenti malattie e minorazioni, purchè le condizioni presentate siano compatibili a giudizio della commissione medica locale con la sicurezza della navigazione:
A. Affezioni cardiovascolari:
La patente nautica può essere rilasciata e convalidata ai soggetti colpiti da un’affezione cardiovascolare, purchè risulti compatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi ovvero da apposito dispositivo medicale di supporto impiantato (pacemaker, defibrillatore), il giudizio di idoneità è espresso dalla commissione medica locale, che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale tiene nel debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto.
B. Malattie respiratorie:
La patente nautica può essere rilasciata e convalidata ai soggetti colpiti da malattie respiratorie con insufficienza funzionale, purchè risulti compatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi, il giudizio di idoneità è espresso dalla commissione medica locale, che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche.
C. Diabete:
In presenza di complicanze diabetiche croniche visive, neurologiche, cardiovascolari e renali, tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione, la patente nautica non è rilasciata e convalidata ai soggetti diabetici.
Per i soggetti diabetici che presentano complicanze diabetiche e/o un controllo glicemico non ottimale, ritenute dalla commissione medica locale, sulla base di documentazione specialistica, compatibili con la sicurezza della navigazione, la validità della patente non può superare i due anni.
Per i soggetti diabetici con buono stato di controllo glicemico della malattia, in assenza di complicazioni clinicamente evidenziabili, la validità della patente può essere confermata o ridotta da parte dei medici individuati dall’articolo 36, comma 3, del presente regolamento, sulla base di
un’attestazione di specialista diabetologo operante presso strutture pubbliche, che è conservata agli atti.
In caso di dubbio sulla sussistenza di condizioni di idoneità compatibili con la sicurezza della navigazione, il giudizio è demandato alla commissione medica locale.
D. Malattie endocrine:
In caso di patologie endocrine gravi, diverse dal diabete, in forme di entità tale da non compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche sono rilasciate e convalidate secondo il giudizio della commissione medica locale.
E. Epilessia:
La patente nautica per la navigazione entro 12 miglia dalla costa è rilasciata o convalidata ai soggetti epilettici che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall’effettuazione di terapie antiepilettiche. Tale condizione è verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente a strutture pubbliche. La validità della patente non può superare i due anni. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto non è rilasciata nè convalidata ai soggetti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di manifestazioni epilettiche ripetute.
F. Malattie psichiche:
Salvo i casi che la commissione medica locale valuti compatibili con la sicurezza della navigazione avvalendosi della consulenza specialistica presso strutture pubbliche, la patente nautica non è rilasciata nè convalidata ai soggetti che siano affetti da disturbi psichici primitivi o secondari in atto. La commissione medica locale tiene in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La validità della patente non può essere superiore a due anni.
G. Sostanze psicoattive:
La patente nautica non è rilasciata nè convalidata ai soggetti che si trovano in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope, nè a persone che comunque consumino abitualmente, ancorchè in modo saltuario, sostanze capaci di compromettere la loro idoneità al comando e alla condotta dell’unità. Nel caso in cui tale dipendenza o uso sia passata e non più attuale, la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva dell’interessato, avvalendosi eventualmente della consulenza di uno specialista del settore appartenente a struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla convalida della patente. La commissione medica locale valuta con particolare attenzione i rischi addizionali
connessi con il rilascio e la convalida di patente per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La validità della patente non può essere superiore a due anni.
H. Malattie del sangue:
In caso di gravi malattie del sangue di entità tale da compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche non sono rilasciate nè convalidate, salvo diverso avviso della commissione medica locale, la quale può avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche.
I. Malattie dell’apparato urogenitale:
La patente nautica non è rilasciata nè convalidata ai soggetti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai soggetti che intendono effettuare la navigazione entro dodici miglia dalla costa, la patente nautica può essere rilasciata o convalidata quando l’insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico. La certificazione relativa è rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni.
Per i trapiantati renali con buona funzionalità dell’organo trapiantato, documentata dal centro trapianti, la validità della patente non può essere superiore a cinque anni.
PARAGRAFO 2
IDONEITÀ ALLA DIREZIONE NAUTICA
Coloro che sono affetti dalle patologie di seguito indicate possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria C, abilitante alla sola direzione nautica di natanti o imbarcazioni da diporto.
A. Coloro che presentino, in uno o piu’ arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica di categoria C. Sono invalidanti le alterazioni anatomiche o motorie, considerate singolarmente e nel loro insieme, che risultino tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire tutte le manovre inerenti al comando e alla condotta di quelle tipologie di unità (vela o motore) alle quali la patente abilita.
In caso di amputazione parziale o minorazione di un solo arto, superiore o inferiore, se la relativa funzione è vicariata con l’adozione di adeguati mezzi protesici che assicurino, per l’arto superiore, funzioni di presa sufficiente, ovvero, per l’arto inferiore, un soddisfacente funzionamento, l’interessato può conseguire o ottenere la convalida delle patenti di categoria A o B.
B. Possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica di categoria C, se giudicati idonei dalla commissione medica locale eventualmente a seguito di visita specialistica presso strutture pubbliche, i soggetti colpiti da:
a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva o disturbi miotonici;
b) malattie del sistema nervoso periferico;
c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.
Ove le suddette malattie non siano in stato avanzato e la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della navigazione, a giudizio della commissione medica locale e a seguito di visita specialistica presso strutture pubbliche, se ritenuta necessaria, possono essere rilasciate o convalidate le patenti nautiche di categoria A o B, con validità non superiore a due anni.
PARAGRAFO 3
REQUISITI VISIVI E UDITIVI
A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l’interessato deve possedere un campo visivo normale, una sensibilità cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu), un’acuità visiva crepuscolare di almeno 1/10. Per i soggetti ultra sessantenni, o diabetici, o affetti da glaucoma o da neurootticopatie, o da cheratopatie, o da malattie degenerative corio-retiniche, deve essere accertata la sensibilità al contrasto spaziale, che almeno in un occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del 6%.
B. In caso di visione binoculare, l’interessato deve possedere un’acutezza visiva complessiva non inferiore a 10/10, con visus nell’occhio peggiore non inferiore a 4/10, raggiungibile anche con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali purché, in caso di visus corretto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall’altro, la differenza di rifrazione in equivalente sferico tra le due lenti negativa e positiva non sia superiore a tre diottrie.
I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate.
C. In caso di necessità di correzione ottica, gli occhiali utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, devono inoltre essere utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre.
D. Il visus raggiunto dopo l’impianto di lenti artificiali endoculari, fachiche o pseudofachiche, deve essere considerato in sede di visita come visus naturale. La validità della patente non può eccedere i cinque anni.
E. Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l’interessato, con visione binoculare o monoculare, possiede un campo visivo ridotto o presenta uno scotoma centrale o paracentrale, ad
esclusione dello scotoma fisiologico. Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l’interessato è colpito da diplopia.
F. In caso di trapianto corneale, la validità della patente non può eccedere i cinque anni.
G. Nel caso in cui è accertata l’esistenza di una malattia sistemica evolutiva od oculare evolutiva, in grado di indurre od aggravare danni funzionali dell’apparato visivo, la commissione medica locale, avvalendosi del parere di un medico specialista in oculistica, può limitare la validità della patente a due anni.
H. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche con l’ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall’orecchio che sente di meno.
I. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati almeno nel IV decile della scala decilica.